Parking Ponza

Regolamento

Regolamento del parcheggio

Parking Ponza

Articolo 1 – Il presente regolamento disciplina le modalità e la gestione del parcheggio ad uso degli utenti dell’isola di Ponza, ubicato sulla strada provinciale Ponza – Tre Venti al Km 0,280 (più comunemente chiamata via Panoramica).

Articolo 2 – Il parcheggio viene gestito con sosta a pagamento e rimarra` aperto tutti i giorni dalle (vedi orario esposto all’ingresso).

Articolo 3 – Le tariffe applicate agli utenti sono diverse e variano a seconda del periodo, del posto e del veicolo depositato (vedi tariffe).

Non sono previsti sconti, riduzioni o credito. Il personale addetto al servizio non è autorizzato a ricevere somme di denaro diverse da quelle previste dal tariffario. Lo smarrimento del ticket di accesso al parcheggio, comporta il pagamento della tariffa oraria di sosta calcolata a partire dall’orario di apertura. E’ espressamente previsto il diritto di ritenzione a favore del gestore. Conseguentemente, potrà essere legittimamente impedito il ritiro dell’autovettura fino a quando non sarà stato integralmente corrisposto dall’utente il corrispettivo previsto per il servizio erogato.

Articolo 4 – L’utente e’ tenuto ad informarsi sugli orari di apertura e chiusura del parcheggio e a ritirare il veicolo prima della scadenza di detto orario. Il mancato ritiro dell’autovettura negli orari di servizio comportera l’applicazione delle tariffe ad ore.

Articolo 5 – Al fine di garantire l’utilizzo ordinato e funzionale del Parcheggio, agli utenti è vietato:

a. sostare con gli automezzi in zone di transito e al di fuori degli spazi delimitati;
b. accedere al parcheggio con sostanze pericolose, infiammabili od esplosive;
c. effettuare la pulizia dell’automezzo all’interno dell’area di sosta;
inoltre gli utenti sono tenuti a:
d. seguire il senso di circolazione indicato dagli addetti e tenere velocità a passo d’uomo;
e. ricoverare l’automezzo nei posti assegnati, rispettando scrupolosamente le indicazioni ed eseguendo con cura le manovre di parcheggio;
f. custodire con cura il tagliando d’accesso.

Articolo 6 – I veicoli in ingresso e in uscita sono tenuti alla massima cautela verso i pedoni e gli altri mezzi. Il depositante deve personalmente condurre la macchina nel parcheggio o farla manovrare dal personale addetto sotto la sua diretta responsabilita`. Deve lasciare il veicolo perfettamente frenato, col motore spento e deve adottare tutte le cautele necessarie per la sicurezza delle cose proprie e di terzi.

Articolo 7 – I veicoli lasciati in sosta e non coperti dal pagamento e quelli in sosta in modo da intralciare la circolazione agli altri veicoli saranno rimossi coattivamente, le relative spese faranno carico al depositante che, in mancanza, riconosce il diritto di ritenzione del veicolo. Gli utenti sono tenuti all’osservanza di tutte le norme che regolano il servizio.

Articolo 8 – Il parcheggio è custodito durante gli orari di servizio. Parking Ponza non risponde di danni dovuti a furti, incidenti, investimenti e ammaccature provocati dagli utenti o da terzi all’interno del parcheggio, il diritto al risarcimento sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell’utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del gestore del parcheggio, salvo l’ipotesi di colpa o di dolo dei suoi addetti. In tali circostanze, il danno deve essere portato a conoscenza degli operatori di servizio non appena riscontrato e, comunque, prima dell’uscita del veicolo dall’area di sosta, in modo di consentire la verifica dell’accaduto, pena la decadenza di ogni diritto di rivalsa. Il gestore del parcheggio non risponde in nessuna circostanza degli oggetti lasciati incustoditi nelle autovetture. Inoltre non risponde di eventuali danni alla vettura provocati da incendi, da esaltazioni di piazza e da atti vandalici.

Articolo 9 – Ritirando il ticket di accesso al parcheggio, l’utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, copia del quale è esposta all’entrata del parcheggio stesso. Le norme e le condizioni qui stabilite sono applicabili per tutte le autovetture posteggiate, sia nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori.